Tifo e calcio. Estorsioni al Genoa 1893, 8 Daspo per 56 anni

Tifo e calcio. Estorsioni al Genoa 1893, 8 Daspo per 56 anni
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Gravi reati commessi contro la società di calcio genovese

A seguito delle attività investigative della Squadra Mobile confluite nell’operazione “Zona Franca”, conclusa nel decorso mese di ottobre, che ha visto l’esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di sette appartenenti ad una organizzazione dedita alla commissione di gravi reati, oltre all’esecuzione di provvedimenti patrimoniali per taluni degli interessati, il Questore – a mezzo la Divisione Anticrimine – ha emesso, nei confronti di otto soggetti coinvolti nella citata operazione, la misura di prevenzione del Daspo per complessivi 56 anni.

Il provvedimento è stato adottato nel rispetto delle modifiche normative introdotte dalla L.77/2019 che ha modificato l’art. 6 lett. c della Legge N. 401 dell’89 ed ha previsto la possibilità di applicazione del Daspo. fuori contesto: ossia è stata estesa la possibilità applicativa del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive a quei soggetti responsabili di gravi reati che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato una denuncia o una condanna anche con sentenza non definitiva.

Nella circostanza le indagini svolte hanno documentato attività estorsive nei confronti della società sportiva CFC Genoa 1893

I provvedimenti variano da un massimo di 10 anni ad un minimo di 4 anni: per i soggetti recidivi, già destinatari di precedente Daspo., è stato imposto, altresì, l’obbligo di presentazione presso un ufficio di Polizia, durante gli incontri di calcio del Cfc Genova 1893, per la durata della misura di prevenzione. In totale sono sette le persone destinatarie di quest’ulteriore obbligo che sarà soggetto a convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Infine, per quattro individui, oltre all’obbligo di presentazione poiché già condannati definitivamente per altri reati, è stata imposta l’ulteriore prescrizione del divieto di possesso ed utilizzo, per la durata della misura da scontare, di armi a modesta capacità offensiva, strumenti di libera vendita in grado di nebulizzare liquidi o miscele urticanti, prodotti pirotecnici, nonché sostanze infiammabili e mezzi idonei a provocare lo sprigionarsi di fiamme.

 

G. D.