Ndrangheta in Liguria. Usavano metodi mafiosi, 9 condanne definitive per associazione di tipo mafioso
Iter giudiziario iniziato nel 2011, assoluzione annullata dalla Cassazione nel 2017 e ora la condanna
Oggi i Carabinieri del Ros e dei Comandi Provinciali di Genova, Imperia e Massa Carrara hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Genova, nei confronti di nove soggetti condannati in via definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, a seguito di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ieri 28 ottobre, nell’ambito dell’indagine Maglio 3 del Ros.
La citata pronuncia conclude un lungo percorso giudiziario iniziato il 27.06.2011 con l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova, su richiesta della locale Procura Distrettuale, sul conto di 12 indagati, ritenuti organici alle Locali di ‘ndrangheta operanti a Genova, Lavagna (GE), Ventimiglia (IM) e Sarzana (SP).
Dei 12 destinatari della suddetta misura cautelare coercitiva, tra il 2013 e il 2016, in 11 sono stati assolti sia in primo che secondo grado di giudizio. In quelle sedi, i Giudici di merito avevano ritenuto che agli imputati non potevano essere attribuite quelle condotte caratterizzanti il “metodo mafioso” – in particolare l’esercizio di una sistematica attività di intimidazione – che, riflettendo sulla comunità, ingenerava in questa la tipica condizione di assoggettamento ed omertà.
Il 4 aprile 2017 la Suprema Corte di Cassazione ha, però, annullato la sentenza assolutoria della Corte di Appello di Genova, rinviando per un nuovo giudizio ad altra Sezione del medesimo Ufficio Giudiziario.
La Corte Regolatrice – nel sottolineare che le articolazioni della ‘ndrangheta in Liguria sono proiezioni strutturalmente e funzionalmente identiche a quelle calabresi – ha evidenziato come la prova degli elementi caratterizzanti l’art. 416 bis c.p. si potesse desumere già solo dalla presenza di alcuni indici rivelatori del fenomeno mafioso: la segretezza del vincolo, i rapporti di comparaggio tra gli affiliati, l’uso di rituali per l’affiliazione o per la promozione degli accoliti, il rispetto del vincolo gerarchico, l’uso di un linguaggio criptico.
Si fa riferimento alle sentenze emesse con rito abbreviato rispettivamente dal Tribunale di Genova il 31 gennaio 2013 e dalla Corte di Appello di Genova il 19 febbraio 2016.
La sussistenza di tali elementi – ampiamente emersi nelle indagini del Ros e della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova – fa sì che il contributo del partecipe possa essere costituito anche dalla sua sola dichiarata adesione all’organizzazione, senza necessità di compiere specifici atti esecutivi. Di conseguenza, la capacità di intimidazione può applicarsi, anche al di fuori della Calabria, “in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti”, poiché implicitamente legata al semplice vincolo di appartenenza del soggetto alla ‘ndrangheta.
La Corte di Appello di Genova, recependo le suddette indicazioni, nel nuovo giudizio, il 16.10.2018, ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti di 9 imputati (oggi destinatari dell’ordine di carcerazione), confermata dalla Cassazione il 28 ottobre scorso, divenendo irrevocabile.
Ai condannati è stata anche applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2, da eseguirsi a pena espiata.
L’importante risultato giudiziario costituisce ulteriore tassello nell’azione di contrasto dell’Arma alle mafie e alle proiezioni di queste fuori dai territori di origine, che si aggiunge a quelli costituiti dalle indagini “La Svolta” e “Maglio 2” che hanno permesso di accertare l’operatività di strutture di ‘ndrangheta a Ventimiglia, Bordighera e Genova.
Questi i condannati:
- BARILARO Fortunato, affiliato al locale di Ventimiglia (IM), condannato ad anni 6 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2;
- BARILARO Francesco, membro del locale di Ventimiglia (IM), condannato ad anni 6 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2;
- CIRICOSTA Michele, inserito nel locale di Ventimiglia (IM), condannato ad anni 6 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2;
- PEPÈ Benito, esponente del locale di Ventimiglia (IM), condannato ad anni 6 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2;
- GARCEA Onofrio, appartenente al locale di Genova, condannato ad anni 7 mesi 9 giorni 10 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2, già detenuto per altra causa;
- MULTARI Antonino, inserito nel locale di Genova, condannato ad anni 4 mesi 8 di reclusione con interdizione per anni 5 dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2;
- NUCERA Lorenzo, membro del locale di Genova, condannato ad anni 4 mesi 8 di reclusione con interdizione per anni 5 dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2;
- BRUZZANITI Rocco, affiliato al locale di Genova, condannato ad anni 4 mesi 8 di reclusione con interdizione per anni 5 dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2;
- BATTISTA Raffaele, esponente del locale di Genova, condannato ad anni 3 mesi 1 giorni 10 di reclusione con interdizione per anni 5 dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2.
G. D.