Nessun scavo nel Parco Beigua, la Cet perde ricorso al Tar
Inoltre, l’azienda svolge attività estrattiva e non è un istituto scientifico
Il Tar di Genova ieri ha respinto il ricorso della Compagnia Europea per il Titanio – Cet srl, contro Regione Liguria e Ente Parco naturale regionale del Beigua, e nei confronti, non costituiti in giudizio, di Città Metropolitana Genova, Provincia Savona, Comune Arenzano, Comune Campo Ligure, Comune Cogoleto, Comune Genova, Comune Masone, Comune Rossiglione, Comune Sassello, Comune Stella, Comune Tiglieto, Comune Varazze, Università degli Studi Genova, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ambito Territoriale Caccia GE1 Ponente, Ambito Territoriale Caccia SV1.
Questa la sentenza pubblicata ieri 27 maggio dai magistrati Luca Morbelli presidente, Paolo Peruggia consigliere, Richard Goso consigliere estensore
<<Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di ciascuna controparte costituita nell’importo complessivo di 1.000 euro, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati>>.
La Cet il 20 aprile 2015 aveva chiesto il rilascio di un permesso di ricerca mineraria (titanio, granato e minerali associati) nell’area Monte Tarinè, compresa nel territorio dei Comuni di Sassello e Urbe, per un periodo di tre anni. La Regione Liguria il 7 luglio 2015 ha dichiarato che l’istanza era inammissibile perché contrastante con le norme del piano del Parco, nel quale ricadeva parte dell’area di ricerca, che vieta di asportare rocce, minerali e fossili, fatti salvi i prelievi per ricerche scientifiche.
Il ricorso proposto dalla Cet venne respinto con la sentenza Tar del 21 marzo 2020, impugnata con appello tuttora pendente.
In particolare, con tale pronuncia era stato rilevato che “la sottoposizione dell’area sulla quale si dovrebbe svolgere la ricerca mineraria a molteplici vincoli sia paesaggistici che ambientali è di tale pervasività che non residua nessuno spazio per intraprendere un’attività di ricerca che non essendo compiuta da un istituto scientifico ma da un’azienda estrattiva avrebbe avuto, come fine ultimo, l’estrazione di minerali attività certamente vietata dalle norme a tutela del Parco Regionale del Beigua che costituisce, per circa il 50% l’area interessata alla concessione”.
L’Ente di gestione del Parco naturale regionale del Beigua ha successivamente approvato il regolamento per la ricerca e il monitoraggio che subordina le attività di ricerca al previo rilascio di un’autorizzazione dello stesso Ente, stabilendo che non sono ammesse le ricerche comunque attinenti interventi vietati dalle norme di piano o svolte da soggetti che non abbiano come scopo la promozione di attività di studio.
Cet ha impugnato il regolamento del Parco del Beigua per la ricerca e il monitoraggio con ricorso notificato il 25 gennaio 2021 e depositato il successivo 10 febbraio.
Da qui la costituzione in giudizio di Regione Liguria e Parco Beigua, fino alla sentenza di ieri dove va sottolineato un significativo passaggio l’attività di ricerca non verrebbe compiuta da un istituto scientifico ma da un’azienda estrattiva che avrebbe come fine ultimo l’estrazione di minerali che pone una “pietra” su tutta la questione che si sta trascinando da circa cinquant’anni.
G. D.