Green Pass obbligo -2 giorni, chi dove quando le risposte del Governo

Mancano due giorni all’obbligo di ingresso col green pass per i lavoratori
Vediamo cosa occorre sapere sull’obbligo del green pass sui posti di lavoro, comprese le Faq rilasciate dal Governo, sicuramente ci saranno altri aggiornamenti poiché nulla in Italia parte già completo.
Per chi è obbligatorio
Lavoratori per accedere ai luoghi di lavoro del settore pubblico e privato, libere professioni, cariche elettive, istituzionali di vertice (es. consigli comunali e Sindaci).
Sanzioni
Il lavoratore pubblico e privato sprovvisto di green pass viene considerato assente ingiustificato senza retribuzione fino al giorno in cui si presenta con una certificazione verde in corso di validità.
Sanzioni da 600 a 1.500 euro per il lavoratore che accede al posto di lavoro sprovvisto di green pass; da 400 a 1.000 euro per il datore che non effettua i controlli.
In ogni caso: nessuna conseguenza disciplinare e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Resta ferma la possibilità (non il diritto) di lavorare in smart working.
Scuola
Personale scolastico (docenti, personale Ata, amministrativi), studenti universitari e chiunque acceda alle istituzioni scolastiche, educative, formative, Università a qualunque titolo (es. addetti a mense e pulizie), compresi i genitori degli studenti.
Trasporti
Per salire a bordo di navi, traghetti, aerei, treni e autobus interregionali a lunga percorrenza con capienza all’80% (non per il trasporto pubblico locale e treni regionali).
Bar e ristoranti
Per sedersi ai tavoli al chiuso (no in quelli situati nelle strutture ricettive per i clienti che vi alloggiano).
Altre attività
- Spettacoli, eventi e competizioni sportive
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente agli spazi e alle attività al chiuso
- Sagre e fiere (anche all’aperto), convegni e congressi
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, con attività al chiuso (esclusi centri educativi per l’infanzia e relative attività di ristorazione)
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Concorsi pubblici
- Feste di nozze
- Visite a parenti nelle residenze per anziani, ai ricoverati nei reparti ospedalieri e per accedere alle sale d’attesa dei pronto soccorso
Esenzioni
- Minori di anni 12
- I soggetti con certificazione medica (malattie rare e autoimmuni): tramite Asl riceveranno il green pass (circolare ministero Salute 4/08/2021).
Cosa certifica
- Certificato di vaccinazione (rilasciato dopo la prima dose e valido fino alla seconda, o dopo la seconda e valido 12 mesi);
- guarigione dalla malattia dopo prima dose vaccino (validità 12 mesi);
- test molecolare/salivare negativo nelle 72 ore precedenti, antigenico rapido (48 ore).
- Contiene il nominativo e la data di vaccinazione.
Come si ottiene
- Sul sito dgc.gov.it tramite tessera sanitaria o identità digitale (Spid/Cie);
- tramite App Immuni e App IO;
- per chi non dispone di strumenti digitali: tramite medici di medicina generale, pediatri e nelle farmacie.
- Il green pass è ottenibile dagli italiani vaccinati all’estero preso le Asl territoriali.
Info http://alisei.anciliguria.it/supporto
Risposte alle domande sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi
- Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
- Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
- I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
- Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio
- Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
- I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
- I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
- I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
- È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
- È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
- Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
G. D.