Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma, Udinese, tifosi rimborsati per biglietti e abbonamenti
Accertate clausole vessatorie in abbonamenti e biglietti per nove società di calcio di Serie A
<<Ottima notizia – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori -. Ora i tifosi che non hanno ottenuto il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o nel caso la gara sia stata rinviata hanno diritto ad avere la restituzione dei soldi, ottenendo anche un risarcimento nel caso il rinvio sia direttamente imputabili alla società di calcio>>.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie A: Atalanta Bergamasca Calcio Spa, Cagliari Calcio Spa, Genoa Cricket and Football Club Spa, F.C. Internazionale Milano Spa, S.S. Lazio Spa, A.C. Milan Spa, Juventus Football Club Spa, A.S. Roma Spa e Udinese Calcio Spa.
Per le società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, Genoa Cricket and Football Club Spa, F.C. Internazionale Milano Spa, A.S. Roma Spa, Juventus Football Club Spa e S.S. Lazio Spa l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.
La Società Cagliari Calcio Spa ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società.
Per quanto riguarda invece le società A.C. Milan Spa e Udinese Calcio Spa, l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti.
L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi.
<<Ora – spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – la decisione dell’Antitrust apre le porte ad una valanga di cause risarcitorie contro le società coinvolte nel procedimento, da parte di tifosi in possesso di biglietti e abbonamenti che si sono visti negare i rimborsi in caso di partite cancellate o rinviate o di stadi chiusi>>.
G. D.