Vacanze, dal 1° luglio a 31 dicembre parte il “bonus vacanze”
Vacanze, dal 1° luglio a 31 dicembre parte il “bonus vacanze”
Contributo fino a 500 euro per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia
A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 con l’app IO si potrà richiedere e spendere il Bonus Vacanze previsto dal Decreto Rilancio come misura di sostegno al turismo interno dopo l’emergenza Covid-19.
Potranno ottenere il Bonus Vacanze i nuclei familiari con un reddito Isee fino a 40.000 euro. L’importo del Bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare:
- 500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone
- 300 euro per quelli composti da 2 persone
- 150 euro per quelli composti da 1 persona
Come richiedere e usare il bonus vacanze?
Il Bonus Vacanze sarà erogato e spendibile in forma digitale esclusivamente attraverso IO, l’app dei servizi pubblici. L’app IO è gratuita e disponibile negli store online, qui tutti i dettagli per ottenerla: https://io.italia.it/bonus-vacanze/
Attenzione, lo sconto:
- potrà essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che ha richiesto il bonus (la app IO permette al richiedente del bonus di condividere il bonus con gli altri componenti del nucleo familiare, anche se non hanno accesso alla app);
- potrà essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast;
- sarà fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).
Per la struttura turistica ricettiva?
Lo sconto applicato all’ospite in possesso del “Bonus Vacanze” sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Sulla guida d’uso dell’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni, le modalità e gli adempimenti come precisati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno, adottato previo parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale.
G.D.