Aumentano le sanzioni per chi provoca incendi in periodi di pericolosità
Oltre al penale, le sanzioni arrivano a 10mila euro, e in caso fine rapporto di lavoro se il responsabile è un dipendente pubblico
Nell’estate scorsa la Liguria ha registrato diversi incendi, non certo come quelli che hanno colpito il centro sud della penisola, ed ora sull’onda della crescente importanza riconosciuta alle aree boscate per la protezione dal dissesto idrogeologico ed il contrasto con i cambiamenti climatici, il legislatore ha modificato la legge nazionale quadro sugli incendi boschivi – legge 353 del 21.11.2000 – anche in alcuni articoli del codice penale.
Ci sono procedure più stringenti per il rilievo delle aree percorse dal fuoco e la relativa apposizione dei vincoli (divieto di variazione di destinazione urbanistica, divieto di pascolo ecc.) e sono aumentate le sanzioni amministrative.
In particolare è stata portata a ben 10mila euro la sanzione per chi accende un fuoco a rischio di incendio durante il periodo decretato di grave pericolosità dalla Regione Liguria. Quest’anno il periodo di grave pericolosità è stato dal 24 luglio al 17 settembre, ma varia di anno in anno secondo le condizioni meteo.
Severe le modifiche al codice penale che riguardano, tra l’altro, la fine del rapporto di lavoro se trattasi di dipendente pubblico responsabile di incendio boschivo doloso e l’introduzione di attenuanti qualora, prima del dibattimento, l’indagato abbia proceduto al ripristino dello stato dei luoghi. Altre attenuanti sono previste anche per il responsabile di incendio boschivo colposo che si adopera per contenere le fiamme e collabora attivamente con le autorità di polizia.
Restano inoltre sempre vigenti le sanzioni connesse al danno arrecato al bosco, ivi comprese le spese di intervento e di ripristino. Tali somme, che vengono addebitate al responsabile dell’incendio, assumono cifre considerevoli già nel caso di incendi dell’ordine di grandezza di mezzo ettaro.