Liguria, novità sulla legge degli affitti ad uso turistico
Novità per adeguarsi alla normativa nazionale e incremento della lotta all’abusivismo
Sono stati approvati ieri dalla Giunta regionale ligure due emendamenti alla legge regionale 32/2014 sul Testo unico in materia di strutture ricettive e di imprese turistiche.
Nel dettaglio, sono due le innovazioni apportate dalla norma nazionale che riguardano gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (Aaut): vengono individuati ad un massimo di quattro gli appartamenti affittati ad uso turistico nell’ambito del territorio nazionale.
Sopra i quattro viene introdotta la presunzione che la locazione sia svolta in forma imprenditoriale, pertanto è stata adeguata la normativa regionale eliminando il numero massimo di tre appartamenti in ambito comunale, sopra i quali era necessario o costituirsi in Cav o affidarsi ad un professionista.
Il secondo emendamento riguarda la disciplina sanzionatoria al fine di potenziare il contrasto all’abusivismo.
La Regione ha introdotto il divieto di esercitare attività ricettiva in strutture diverse da quelle individuate dalla legge o in strutture non classificate ai sensi della legge e il divieto di esercitare attività attraverso le quali si offra al pubblico, in qualunque forma e con qualunque mezzo, ospitalità in strutture diverse da quelle individuate dalla legge o in strutture non classificate ai sensi della legge.
Per queste violazioni corrispondono specifiche sanzioni.
<<Abbiamo modificato la legge regionale sugli Aaut per evitare contrasti con la legge nazionale e successivamente ad un proficuo confronto con le categorie interessate ed Anci – spiega l’assessore al Turismo Gianni Berrino -. Proseguiamo, come abbiamo sempre fatto, la lotta all’abusivismo con riferimento alle strutture ricettive che da oggi diverrà più efficiente ed efficace.
Le attività sanzionatorie saranno volte a punire i casi in cui soggetti, sedicenti gestori, esercitano l’attività o in strutture diverse – conclude Berrino – da quelle indicate come ricettive dalla legge o in strutture prive della classificazione regionale e della Scia>>.
G. D.