Federparchi contro la miniera di titanio a Sassello, mozione approvata oggi all’unanimità

Federparchi contro la miniera di titanio a Sassello, mozione approvata oggi all’unanimità
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La Federazione contraria all’eventuale realizzazione della miniera all’interno del Parco del Beigua

Poca fa l’Assemblea nazionale di Federparchi, che rappresenta decine di parchi ed enti, ha espresso il proprio parere contrario al ritorno di fiamma della miniera di titanio nel sassellese, e lo ha fatto all’unanimità.

L’Assemblea dà mandato al presidente e alla Giunta di Federparchi ad inviare il parere negativo uscito dalla riunione, avvenuta in remoto online, al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Liguria e alle associazioni ambientaliste più rilevanti a livello nazionale.

Di seguito la mozione della Federparchi: una vicenda che rappresenta mezzo secolo di storia del monte Tarinè.

<<Appreso che la società Compagnia Europea per il  Titanio Cet s.r.l., con sede in Cuneo presenterà in Regione Liguria la documentazione per l’attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.23 del D. Lgs.152/2006 e s.m. e i. e dell’art. 11 della L.R. 38/1998 e s. m. e i., inerente ad un permesso di  ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali associati sul Monte Tarinè, nell’area dei Comuni di Urbe e Sassello (SV);

Considerato che con nota acquisita al prot. 57454/Mattm del 23.07.2020 dal Ministero dell’Ambiente, la Società Compagnia europea per il Titanio Cet ha presentato simile istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto Permesso di ricerca per minerali solidi granato titanio e minerali associati sulla terraferma, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, comprensiva della Valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;

Atteso che da tale istanza è emerso che il progetto presentato consiste in attività di:

  • ricerca bibliografica;
  • acquisizione e analisi di dati cartografici, geologici e giacimentologici;
  • rilevamenti geologico-strutturali effettuati a piedi, senza prelievo di campioni, utilizzando esclusivamente piste e sentieri esistenti, con accesso consentito;
  • analisi puntuali, non invasive né distruttive del suolo e del soprassuolo, mediante l’impiego di strumenti portatili XRF;
  • stesura di un rapporto finale;

Considerato che il Ministero dell’Ambiente ha risposto a tale istanza che “in assenza di elementi conoscitivi ulteriori che facciano presupporre la sussistenza di impatti potenziali negativi conseguenti alle attività correlate al permesso di ricerca in oggetto, […] che non sarà dato seguito all’istanza presentata”, la quale è stata pertanto archiviata.Visto che la Regione Liguria aveva espresso già un diniego tramite decreto del 7 luglio 2015 n. 1924 dove era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza presentata dalla Cet relativa all’attività di ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali associati nell’area del monte Tarinè;Dato atto che a tale diniego si erano associati i pareri negativi verso la sopraccitata istanza di ricerca dell’Ente Parco del Beigua, dei Comuni di Sassello e di Urbe e delle Associazioni ambientaliste;Preso atto che la Cet aveva impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale il decreto della Regione Liguria del 7 luglio 2015 n. 1924;Considerato che il Tar, con sentenza del 21 marzo 2020, n. 200 (Tar Liguria, Sez. II) ha respinto il ricorso della Cet sottolineando che “la sottoposizione dell’area sulla quale si dovrebbe svolgere la ricerca mineraria a molteplici vincoli paesaggistici e ambientali è di tale pervasività che non residua nessuno spazio per intraprendere un’attività di ricerca che, non essendo compiuta da un istituto scientifico ma da un’azienda estrattiva avrebbe avuto, come fine ultimo, l’estrazione di minerali, attività certamente vietata dalle norme a tutela del Parco Regionale del Beigua che costituisce, per circa il 50%, l’area interessata alla concessione” e ponendo le spese a carico della società ricorrente e liquidate nella misura complessiva di euro 2.000 (duemila) oltre ad Iva e Cpa a favore della regione Liguria e di ciascuna delle altre parti intervenute (Ente Parco del Beigua, Comune di Sassello e Comune di Urbe);Vista la Legge Regionale n.12 del 22.02.1995 (Riordino delle aree protette) e s.m. e i. come novellata dalla L.R. 19 aprile 2019, n. 3 vieta all’art. 42 “l’apertura e l’esercizio di miniere, di cave e di discariche”;Visto il D.P.R. 08.09.1997, n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m. e i.;Visto il Piano del Parco naturale regionale del Beigua approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 21.05.2019 che vieta l’apertura di miniere all’interno del territorio del Parco;Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.10.2007 – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Zsc) e a Zone di Protezione Speciale (Zps);Vista la Legge Regionale n. 28 del 10.07.2009 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e s.m. e i.;Considerato che l’area in questione interessa pe circa un 50% della sua superficie il Parco Naturale Regionale del Beigua (denominato e classificato ai sensi dell’art.7, comma 6 della L.R. n.12/1995) di cui è ente gestore l’Ente Parco del Beigua (istituito ai sensi dell’art.15 della L.R. n.12/1995);Visto che la stessa area interessa per circa il 60% della sua superficie la Zona Speciale di Conservazione IT1331402 Beigua-Monte Dente-Gargassa– Pavaglione (individuata ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee) di cui è ente gestore l’Ente Parco del Beigua (ai sensi della L.R.28/2009);Evidenziato che nel territorio classificato parco naturale regionale sono esplicitamente vietate, per effetto della Legge quadro nazionale sulle aree protette n. 394/1991 (cfr. art. 11, comma 3, lettera b), l’apertura e l’esercizio di miniere, cave e discariche, nonché l’asportazione di minerali;Richiamato altresì l’art.9 delle “Norme di Attuazione” del Piano del Parco del Beigua, che stabilisce che nel Parco è vietato asportare rocce e minerali, oltre ovviamente alla realizzazione di cave e miniere;Preso atto che l’area del Monte Tarinè è classificata tra le “zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria” ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1687 del 04.12.2009 Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle “Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria”, pubblicata sul Burl n. 52 del 30.12.2009;Tenuto conto che il 17 novembre 2015, l’Assemblea Plenaria dell’Unesco, in rappresentanza di 195 Stati, in occasione della 38^ Conferenza Generale ha approvato la creazione di una nuova categoria di siti Unesco i Geoparchi mondiali Unesco (Unesco Global Geoparks) in cui è Stato inserito il Parco Regionale del Beigua e in cui è tuttora presente;a voti unanimiEsprime ferma contrarietà a qualsiasi progetto che si proponga di realizzare una miniera per l’estrazione del titanio sul Monte Tariné all’interno del Parco del Beigua;Impegna il Presidente e la Giunta di Federparchi ad inviare tale parere negativo al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Liguria e alle Associazioni ambientaliste più rilevanti a livello nazionale

>>.

Federparchi già nel 2013 aveva sostenuto l’azione del Parco Beigua e con questa mozione entra ora a piedi unito contro la richiesta Cet. Va anche sottolineato l’importante successo di Daniele Buschiazzo, presidente del Parco del Beigua e sindaco del comune di Sassello, entrato nel giugno scorso nella Giunta esecutiva di Federparchi.

Non resta che attendere i prossimi sviluppi, nell’attesa della definitiva archiviazione della “pratica”.

 

G. D.