Ancora una sentenza del Consiglio di Stato contro la miniera sul Tarinè di Sassello e Urbe
Non basta ampliare l’attività dell’oggetto sociale per ottenere permessi
Anche il ministro ha detto NO alla miniera (leggi QUI)
Sassello miniera
– Vittoria su tutti i fronti contro la creazione di miniere sul monte Tarinè e terreno del Parco Beigua.
La Cet srl ha ampliato l’oggetto sociale come ente di ricerca ma il Consiglio di Stato ha ribadito la finalità di “fare una miniera” e questo nelle aree protette non si può fare
Infatti, la Compagnia Europea per il Titanio – Cet srl si era appellata alla sentenza del Tar che non le permetteva la ricerca mineraria (titanio, granato e minerali associati) nell’area del Monte Tarinè, compresa nel territorio dei Comuni di Sassello e Urbe.
Il piano del Parco del Beigua vieta l’asportazione di rocce, minerali e fossili nel territorio protetto, pertanto si erano costituiti in giudizio: Regione Liguria, Ente Parco Naturale Regionale del Beigua, Comuni Sassello e Urbe.
L’udienza si è tenuta il 2 ottobre ed il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello del Cet infondato, ribadisce come, ai sensi dell’art. 42 co. 1 L.R. Liguria n. 12/95: “Nei parchi e nelle riserve naturali regionali di cui alla presente legge sono vietate: a) l’apertura e l’esercizio di miniere, di cave e di discariche; g) l’asportazione di concrezioni e di minerali in genere”.
Le Norme di Attuazione del Piano del Parco sono chiare e stabiliscono che nel territorio del Parco: “è vietato asportare rocce, minerali e fossili”. Mentre “Prelievi per ricerche scientifiche o per gli accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco sono soggetti ad autorizzazione da parte dell’Ente”.
Dopo la sentenza del Tar Liguria n. 200/2020 (confermata dal Consiglio di Stato a conclusione del giudizio n. 6609/202 R.G.), la società Cet ha inserito nel proprio oggetto sociale la ricerca scientifica, in aggiunta all’ambito originario dell’attività, comprendente, tra l’altro, “il commercio, lavorazione di minerali, gestione e partecipazione in cave e miniere e gestione d’impianti industriali, minerari e metallurgici”.
Su questo il Consiglio di Stato, presidente Fabio Franconiero, ha escluso che l’attività sia propriamente scientifica. Ciò in quanto, sotto un primo profilo, avuto riguardo all’indicata metodologia di indagine (analisi superficiale del terreno), senza prelievo di campioni, l’attività in esame presenta un interesse scientifico pressoché inesistente, in quanto non è volta in alcun modo a implementare le conoscenze e il sapere.
In secondo luogo, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’appellante non risulta avere effettuato in precedenza studi scientifici di alcun tipo, tali da accreditare la sua vocazione di soggetto svolgente attività di ricerca, sicché anche sotto questo profilo la dedotta istanza va letta in correlazione con l’ampio oggetto dell’attività di impresa, sostanziantesi – si ribadisce – nell’attività estrattiva.
Pertanto, rinforza la sentenza <<è del tutto logico inferire che, avuto riguardo all’ampio oggetto sociale della Cet srl, l’attività di ricerca scientifica è del tutto marginale e servente rispetto a quella puramente estrattiva; attività, quest’ultima, effettivamente svolta dalla società appellante come primaria attuazione del proprio oggetto sociale>>.
<<Ciò è tanto più vero – prosegue la sentenza – se si considera che, nella relazione geologico-mineraria depositata a corredo dell’istanza, l’appellante pone l’accento sulla “sempre maggiore richiesta, a livello mondiale, di Titanio”, motivo per il quale “la Cet ha deciso di richiedere un permesso di ricerca, per poter effettuare indagini preliminari finalizzate a valutare la distribuzione (areale e superficiale), nonché a definire le concentrazioni, delle mineralizzazioni di Rutilo presenti nell’area in esame>>.
Per questi motivi l’appello è infondato, e ne consegue il suo rigetto. Il Tarinè sorride, ma sa che la “battaglia” sarà eterna.
G. D.